CADUTA DISLIVELLO ASCENSORI

Potrebbe avvenire – e non è raro – che l’ascensore condominiale, di tanto in tanto, non si allinei al piano e che si crei un dislivello. Bisogna perciò fare sempre attenzione per non cadere e farsi male. Ma ci sono i distratti che, a volte, non guardano dove camminano; così come a volte l’infortunato non ha colpa se il pianerottolo è al buio perché una lampadina si è fulminata e non consente di vedere a terra. Cosa succede in questi casi? Chi risponde dei danni per la caduta sul dislivello dell’ascensore condominiale?
La questione è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza, a dimostrazione di quanto sia frequente l’episodio. Ecco dunque alcuni chiarimenti che, alla luce delle istruzioni fornite dai giudici, risulteranno determinanti per capire a chi indirizzare la richiesta di risarcimento danni. Ma procediamo con ordine.

Caduta ascensore: quando è responsabile il condomino

Non sempre è possibile scaricare sugli altri la colpa di un infortunio subìto. Se da un lato è vero che l’articolo 2051 del Codice civile attribuisce la responsabilità per i danni procurati da un oggetto – nel nostro caso, l’ascensore condominiale – al relativo custode/proprietario, è anche vero che i principi generali del nostro ordinamento impongono di tenere sempre un comportamento prudente e diligente, evitando quindi di agevolare il verificarsi di incidenti facilmente evitabili. Il che significa che laddove il dislivello dell’ascensore sia facilmente visibile e non costituisca un’insidia, l’unico responsabile resta il danneggiato. Che pertanto non potrà chiedere i danni a nessuno.
È difatti lo stesso articolo 2051 del Codice civile, appena citato, a stabilire che il custode/proprietario dell’oggetto da cui è originato l’incidente non è responsabile quando l’evento è stato determinato dal caso fortuito, ossia un fattore imprevedibile e inevitabile anche usando l’ordinaria diligenza. Nel caso fortuito, quindi, rientra innanzitutto la distrazione del passante che non si accorge del fatto che, sotto i piedi, gli manca il terreno. Del resto, non è così improbabile che un ascensore non si allinei al pianerottolo e chi utilizza tale strumento deve prefigurarsi la possibilità di un piano d’appoggio non sempre ottimale.
La responsabilità del condominio sussiste solo quando il dislivello non è visibile o non è segnalato (si pensi anche a un ascensore dove la luce interna o quella del pianerottolo è fulminata, non consentendo così di vedere dove si mettono i piedi).

L’onere della prova

In tutto questo, però, c’è da considerare un fattore non da poco: il cosiddetto onere della prova. A dover dimostrare che l’incidente è stato determinato dalla distrazione del danneggiato è il danneggiante. Sicché, mancando tale dimostrazione, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire i danni. Il che significa che il condominio dovrà fare di tutto per presentare le prove del «caso fortuito» innanzi al giudice, cosa non sempre facile da raggiungere.

Caduta per il dislivello dell’ascensore: a chi inviare la richiesta di risarcimento?

Un ulteriore ostacolo che potrebbe porsi nell’irto cammino del risarcimento per la caduta da dislivello dell’ascensore condominiale è l’individuazione del soggetto responsabile. A chi va presentata la richiesta di risarcimento: al condominio (nella persona dell’amministratore) oppure alla ditta che gestisce la manutenzione?
Sul punto, la risposta è contenuta sempre nel citato articolo 2051 del Codice civile, per come del resto confermato anche dalla giurisprudenza [1]: è il  proprietario della cosa – che peraltro è anche il suo custode – a rispondere di tutte le conseguenze dannose che derivano dalla cosa stessa. Dunque, degli incidenti causati dal dislivello dell’ascensore, il condominio è sempre diretto responsabile verso l’infortunato anche quando a provocarli sia un vizio costruttivo. Il condominio infatti è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché condòmini e terzi non siano danneggiati dalle cose comuni (scale, tetto, ascensori).
Eventualmente, il condominio potrà rivalersi sulla ditta incaricata della manutenzione, ma solo nel caso in cui si riscontrino inadempimenti colposi da parte di quest’ultima. Se il condominio non fa la segnalazione guasti alla ditta di manutenzione e questa non è posta nelle condizioni di intervenire, tutto il danno competerà al condominio stesso e, quindi, sui vari condomini in proporzione ai rispettivi millesimi. Questi ultimi si salveranno solo se l’amministratore ha stipulato una polizza infortuni che copra il condominio per i danni ai condomini e a terzi.